Da molto tempo si assiste ad una crescente richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale in generale e, ancor di più, quando si parla di packaging.
Da uno studio effettuato dall’Osservatorio Immagino di GS1 Italy emerge che soltanto il 25,4% dei prodotti alimentari nella grande distribuzione riporta in etichetta le informazioni necessarie su come smaltire correttamente la confezione.

La disciplina nazionale sull’etichettatura
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha, infatti, apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D.L.vo 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.
La norma in esame contiene, quindi, due importanti novità. In primo luogo, l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI.
In secondo luogo, viene introdotto l’obbligo per i produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
La disposizione prevede, inoltre, che gli imballaggi debbano essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso.
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia il decreto ‘milleproroghe’ pubblicato il 30 Dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale rinvia al 31 Dicembre 2022 la data di applicazione della disciplina. Allo stesso modo, i prodotti che alla data del 1 Gennaio 2023 risultino già immessi in commercio sebbene privi di etichettatura potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte.
A partire dal 1° Gennaio 2023, quindi, la normativa impone ai produttori di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari), sia quelli destinati alle aziende sia quelli per il consumatore finale, la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE, come indicato dal secondo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006, mentre solo su quelli destinati ai consumatori finali dovranno essere presenti anche le indicazioni che riguardano il fine vita dell’imballaggio.
Nei casi specifici di prodotti neutri o sui quali non è tecnicamente possibile indicare le informazioni previste dall’etichettatura ambientale, è data la possibilità di riportare le informazioni relative al materiale di composizione ed allo smaltimento a fine vita su DDT, schede tecniche e/o supporti digitali.